Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, Anas S.p.A. a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A "Formato delle fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, Anas S.p.A. ha individuato i uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D "Codici Ufficio" del citato DM n. 55/2013.
Il Codice Univoco Ufficio – CUU è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento 1.1.4 del tracciato, denominato "Codice Destinatario".
Nel fil pdf "Elenco CUU" appare la lista dei CUU delle Unità Territoriali e Centrali di Anas e i corrispondenti indirizzi postali.
Nel file pdf "Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA" è presente una tabella per agevolare la predisposizione della FatturaPA da parte dei Fornitori di Anas S.p.A. Per ogni campo previsto dal tracciato della FatturaPA sono indicati: la descrizione funzionale, il formato e i valori ammessi, la dimensione minima e massima, i dati obbligatori e le occorrenze stabilite dalla normativa, i dati facoltativi stabiliti dalla normativa ed infine i dati necessari per Anas S.p.A. ovvero quelle informazioni che sebbene non siano obbligatorie sono considerate da Anas S.p.A. prioritarie per il ciclo della fatturazione elettronica ivi incluso il pagamento della fattura stessa da parte di Anas S.p.A.
SPLIT PAYMENT
L'articolo 1 del D.L. 50/2017 ha esteso il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti dell’IVA) anche alle operazioni effettuate nei confronti di:
- tutte le P.A., gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, le società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Nello stesso meccanismo sono stati ora inclusi anche i compensi per prestazioni di servizi assoggettati alla ritenuta di acconto alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un particolare sistema di liquidazione dell’IVA introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di Stabilità 2015, mediante inserimento nel D.P.R. 633/72 dell’art. 17-ter. In virtù di tale norma, l’IVA dovuta sulle fatture emesse nei confronti di determinati Enti dovrà essere versata da quest’ultimi direttamente all’Erario e non, come di regola accade, dai soggetti IVA che forniscono loro beni e servizi. Conseguentemente, al fornitore (del bene o del servizio) verrà erogato il solo corrispettivo al netto dell’IVA indicata in fattura. Quest’ultima dovrà essere versata all’Erario direttamente dal cessionario/committente dell’operazione.
Anas rientra nell’ambito di applicazione dello split payment; di conseguenza, il regime dello split payment dovrà essere applicato su tutte le operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti di Anas. Presupposto per l’applicazione del sistema in parola è l’assoggettamento all’imposta dell’operazione e la conseguente esposizione della stessa nella fattura emessa dal fornitore. Sono escluse dalla scissione dei pagamenti le operazioni IVA soggette al meccanismo del “reverse charge”.
Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di Anas, le relative fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 (data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna, cfr. Circolare MEF 1/2014):
- dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”;
- dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Anas all’Erario.
Le fatture sulle quali non sarà indicata l’apposita annotazione non potranno essere accettate da Anas.
L’art. 12 del D.L. 87/2018 (cd. decreto dignità) abolisce, a fare data dalla sua pubblicazione in G.U. (14 luglio 2018), l’applicazione dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R 633/72, alle prestazioni rese da professionisti i cui compensi sono assoggettati alla ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973 . Lo “split payment “ continuerà ad applicarsi ai compensi che scontano la ritenuta d’ acconto di cui all’art. 25 bis del D.P.R. 600/73, ovvero ai compensi percepiti da agenti, mediatori e dai rappresentanti.
Tale novità si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto , pertanto, alle prestazioni professionali per le quali è emessa fattura successivamente al 14.07.2018.
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