Trasparenza Commissario - AD Anas
Nella Sezione “Trasparenza” sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i., per quanto applicabile alla presente gestione commissariale.
La Sezione fornisce, altresì, le informazioni previste dalla norma anche ai fini dell'"accesso civico".
Disposizioni generali
Prevenzione della corruzione
Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Organizzazione
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione
Dott. Claudio Andrea Gemme – Commissario straordinario in qualità di Amministratore Delegato di Anas S.p.A., nominato dall’Assemblea degli azionisti in data 6 marzo 2025.
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
L'incarico è svolto a titolo gratuito.
Importi delle spese sostenute per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ed altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti
Non sono presenti dati da pubblicare.
Cessati dall’incarico
Ing. Aldo Isi, già Amministratore Delegato di Anas, cessato da tale incarico a far data dal 6 marzo 2025.
Articolazione degli uffici, Dirigenti e Personale
Ai sensi del comma 2, art. 3, decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, il Commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, delle strutture di Anas S.p.A.
Con apposite Comunicazioni Organizzative, Anas S.p.A. ha istituito una struttura di supporto ai Commissari straordinari, che opererà lungo un arco temporale avente durata pari a quella degli interventi oggetto di commissariamento definendone l’articolazione.
In particolare, la struttura di supporto di cui alla presente gestione commissariale è articolata come di seguito riportato:
- SEGRETERIA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (attività di ricezione e invio corrispondenza, gestione del protocollo e della PEC, gestione dei rapporti con Enti esterni e redazione degli atti amministrativi relativi ai vari procedimenti autorizzativi, attività relative alla gestione degli appalti di competenza del Commissario), alla quale è assegnato n. 1 funzionario con profilo amministrativo;
- SUPPORTO TECNICO, al quale è assegnato n. 1 funzionario con profilo tecnico;
- AVVOCATO DI COMMESSA (supporto legale).
Si precisa che le risorse assegnate alla struttura di supporto, pur essendo chiamate a prestare la propria attività in via prioritaria al Commissario straordinario, mantengono la propria dipendenza gerarchica e funzionale dal Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza di Anas S.p.A.
Attualmente non è presente personale con incarico dirigenziale nella struttura di supporto al Commissario straordinario.
Recapiti
Indirizzo: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Telefono: 06.44461
Pec: anas.SS36_GiussanoCivate@postacert.stradeanas.it
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Nessuna sanzione applicata.
Consulenti e collaboratori
Non sono presenti dati da pubblicare.
Bandi di concorso
Non sono presenti dati da pubblicare.
Provvedimenti
Per i provvedimenti di competenza commissariale, ivi compresi gli accordi e i protocolli d’intesa stipulati dal medesimo, si rinvia alla sezione DOCUMENTI specifica dell'opera in oggetto: SS 36 del Lago di Como e dello Spluga
Bandi di gara e contratti
Il Commissario straordinario non svolge le funzioni di stazione appaltante ex art. 4, comma 3, D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 e s.m.i.
Non sono presenti dati da pubblicare.
Altri contenuti
Segnalazioni di illecito – whistleblower
L’istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, è uno strumento finalizzato a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, a tutela dell’interesse pubblico e generale, della legalità e della eticità dell’azione amministrativa, attraverso la segnalazione di informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di illeciti di diversa natura.
Il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
CHI PUÒ SEGNALARE
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
- tutto il personale operante presso la gestione commissariale, a prescindere dalla modalità/tipologia di inquadramento;
- liberi professionisti, consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa per la fornitura di beni o servizi o la realizzazione di opere in favore della gestione commissariale.
I predetti soggetti possono segnalare violazioni delle quali sono venuti a conoscenza:
- durante il rapporto di lavoro;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (ad es., in fase precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.
COSA SI PUÒ SEGNALARE
Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D.Lgs n. 24/2023.
Non saranno prese in considerazione e, quindi verranno archiviate, segnalazioni di carattere esclusivamente personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici e colleghi, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa.
È necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.
COME INOLTRARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA
Chi intende segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui sia venuto a conoscenza, potrà inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Dott. Marco Tripaldi c/o Anas S.p.A. Via Pianciani, 30 - 00185 Roma (RM), oppure con invio di posta elettronica certificata all’indirizzo rpct.commissariogiussanocivate@postacert.stradeanas.it.
La segnalazione potrà essere comunicata al RPCT anche in forma orale, tramite contatto telefonico con lo stesso al numero 348-3441776.
Nel caso di trasmissione a mezzo posta o di consegna a mano, a garanzia della riservatezza del whistleblower, è necessario che la segnalazione sia inserita in due buste chiuse, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione: la prima, con l’indicazione “RISERVATO RPCT, deve contenere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; la seconda, contrassegnata dalla dicitura “SEGNALAZIONE”, contenente la segnalazione. Entrambe poi dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Segnalazione ex Decreto legislativo 24/2023 RISERVATA al RPCT Dott. Marco Tripaldi c/o Anas S.p.A.”.
CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE
Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT o nel caso in cui il segnalante non abbia avuto riscontro o che lo stesso sia stato negativo, è possibile inviare la segnalazione direttamente all’ANAC, secondo le indicazioni presenti sul relativo sito istituzionale: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3
Si specifica infine che per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. (reati procedibili d’ufficio), la segnalazione indirizzata al RPCT o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria.
È garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
DIVIETO DI RITORSIONE
Le persone che segnalano all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione (art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023).
Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Allegati
Informativa privacy whistleblower
Link esterni
Accesso civico semplice
Il diritto di accesso civico “semplice” è esercitabile ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, e consiste nella possibilità, da parte di chiunque, di richiedere i documenti, le informazioni e i dati la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente e che il Commissario straordinario abbia eventualmente omesso di pubblicare all’interno della sezione “Trasparenza” del proprio sito internet istituzionale.
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Dott. Marco Tripaldi c/o Anas S.p.A. Via Pianciani, 30 - 00185 Roma (RM), oppure con invio di posta elettronica certificata all’indirizzo rpct.commissariogiussanocivate@postacert.stradeanas.it.
La richiesta di accesso civico “semplice” deve essere sempre sottoscritta ed accompagnata dalla copia di un valido documento di identità dell’interessato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata. In tale ultimo caso, il documento non va trasmesso unicamente se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata.
La richiesta di accesso civico “semplice” deve contenere elementi utili ad individuare precisamente i documenti, le informazioni o i dati che si ritengono non essere stati pubblicati nella pertinente sottosezione della sezione “Trasparenza” del sito internet del Commissario straordinario.
Il procedimento di accesso civico “semplice” si conclude entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
In caso di accoglimento, la gestione commissariale procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Commissario straordinario che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Accesso civico generalizzato
Il diritto di accesso civico “generalizzato” (o accesso FOIA – Freedom of Information Act) è esercitabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n.33/2013, e consiste nella possibilità, da parte di chiunque, di richiedere i dati, le informazioni e i documenti detenuti dalla gestione commissariale, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa al Commissario straordinario, che assume il ruolo di responsabile del procedimento, presso la sede del medesimo, oppure con invio di posta elettronica certificata all’indirizzo specifico relativo allo specifico intervento di competenza (vedasi la sezione “Recapiti”).
Al fine di fornire riscontro ad una richiesta di accesso civico “generalizzato”, la Struttura commissariale non è tenuta:
- a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che detiene;
- a rielaborare i dati in suo possesso.
La richiesta di accesso civico “generalizzato” deve essere sempre sottoscritta ed accompagnata dalla copia di un valido documento di identità dell’interessato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata. In tale ultimo caso, il documento non va trasmesso unicamente se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata.
La richiesta di accesso civico “generalizzato” deve contenere elementi utili ad individuare precisamente i documenti, le informazioni o i dati oggetto di accesso.
Il procedimento di accesso civico “generalizzato” si conclude entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
Qualora sia riscontrata l’esistenza di controinteressati, il responsabile del procedimento dà comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell’istanza tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a documentarne la ricezione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di accesso che li riguarda i controinteressati possono presentare motivata opposizione, mediante invio di posta elettronica certificata o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine è sospeso fino all’eventuale opposizione dei medesimi.
L’accoglimento, il rigetto o il differimento della richiesta dell’istanza di accesso civico “generalizzato” viene notificato all’interessato mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare, entro il termine di ulteriori 30 giorni, domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott. Marco Tripaldi c/o Anas S.p.A. Via Pianciani, 30 - 00185 Roma (RM), oppure con invio di posta elettronica certificata all’indirizzo rpct.commissariogiussanocivate@postacert.stradeanas.it. Il RPCT decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
La decisione del Commissario straordinario sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Registro degli accessi
Non sono presenti dati da pubblicare. Il registro verrà aggiornato semestralmente.